Lo statuto

Art. 1 Denominazione

È costituita l’associazione denominata “Politiche Attive, Lavoro e Collaborazione - P.A.L.CO.”, nel rispetto della disciplina dettata in materia dagli artt. 14 – 42 del Codice Civile (d’ora in poi anche solo l’Associazione). L’Associazione non ha scopo di lucro. 

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. 

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. 


Art. 2 Scopo e attività 

L’Associazione ha come scopo quello di promuovere la cultura del lavoro, essendo il lavoro elemento determinante per lo sviluppo della società, mezzo per l’autonomia economica, luogo di relazione, di espressione, di impegno per la comunità.

Per il raggiungimento dello scopo l’Associazione può in via esemplificativa e non tassativa:

Promuovere iniziative culturali e politiche sul ruolo e il valore del lavoro, dipendente, autonomo, professionale, imprenditoriale, inteso quale impegno creativo delle persone e delle organizzazioni;

Promuovere laboratori di informazione e orientamento sulle professioni;

Promuovere incontri tematici sull’evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni;

Organizzare interventi di orientamento e cultura del lavoro rivolti ai giovani che desiderano accedere al mondo del lavoro;

Promuovere ed organizzare eventi pubblici e incontri orientativi con il mondo produttivo, le aziende, le associazioni di categoria e le persone in cerca di occupazione; 

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali e tecnologiche collegate al mondo del lavoro;

Organizzare ogni altra possibile iniziativa, volta alla promozione di informazioni e di opportunità per favorire la conoscenza dell’evoluzione odierna del mercato del lavoro e dello sviluppo del sistema socio-economico, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative;

E’ ammesso l’esercizio di attività commerciali, finalizzate comunque al raggiungimento degli scopi associativi. 


Art. 3 Sede

L’Associazione ha sede legale in Bologna (BO) alla via Zamboni 9 presso lo Studio Lorenzo Berselli Consulente del Lavoro. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento deliberare di trasferire la sede legale ovvero istituire o sopprimere sedi secondarie.


Art. 4 Associati

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il numero degli Associati è illimitato.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

• presentare domanda scritta, nella quale dichiara di condividere le finalità dell’Associazione e di accettare le norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; 

• versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo a maggioranza. La deliberazione di ammissione del nuovo Associato è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L’adesione di nuovi Associati non comporta modifica dell’atto costitutivo dell’Associazione e non richiede l’osservanza di oneri formali, salve le disposizioni della legge tributaria.

All’atto di accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato.


Art. 5 Qualifica di Associato

La qualifica di Associato dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

a partecipare alla vita associativa;

Gli Associati sono tenuti:

all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

al pagamento del contributo associativo annuale fissato dal Consiglio Direttivo.


Art. 6 Recesso dell’Associato

Ogni Associato può in ogni momento e senza alcuna motivazione recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta all’Associazione. Il recesso non dà diritto alla restituzione dei  contributi associativi versati. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.


Art. 7 Esclusione dell’associato

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

che non provveda al versamento del contributo annuale entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno;

che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

che in qualunque modo arrechi gravi danni all’Associazione.

La deliberazione motivata di esclusione da parte del Consiglio Direttivo è comunicata per iscritto al socio destinatario.

L’Associato interessato dal provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. 

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 20 (venti) giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi precedentemente versati.


Art. 8 Risorse

L’Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

quote e contributi degli Associati;

quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di eventi;

eredità, donazioni e legati;

contributi finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;

erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;


Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.


Art. 9 Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto da presentare all’Assemblea degli Associati. Il rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.


Art. 10 Organi e Libri sociali

Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:

a) l’Assemblea generale degli Associati;

b) il Presidente;

c) il Vicepresidente;

d) il Consiglio Direttivo;

e) il Tesoriere. 


L’Associazione si impegna a rispettare il principio relativo alla parità di genere nella partecipazione alle cariche istituzionali e agli organi dell’Associazione.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese anticipate dagli interessati per conto dell’Associazione nell’esplicazione del loro mandato.


L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro dei soci;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.


Art. 11 Assemblea generale degli Associati

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, avviene almeno 15 giorni prima dell’adunanza tramite mail o mezzi telematici equivalenti (es: messaggistica istantanea) ai singoli soci.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti gli Associati ancorché assenti e dissenzienti e non possono essere variate se non su delibera di un’Assemblea successiva.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero quando se ne ravvisa la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati. 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto. Ogni Associato, escluso il Presidente, può essere portatore di un numero massimo di due deleghe. Qualora in sede di prima convocazione non sia raggiunto il quorum costitutivo, l’Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio il Tesoriere non ha voto. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo questi ultimi non hanno voto.

All’Assemblea ordinaria competono le seguenti funzioni:

approvare il bilancio annuale redatto dal Consiglio Direttivo;

revocare e nominare i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;

deliberare sui ricorsi degli Associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;

deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; 

deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell’Ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. L’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Ogni associato, escluso il Presidente, può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.

All’Assemblea straordinaria competono le seguenti funzioni:

deliberare in merito alle modifiche dello Statuto;

esaminare eventuali violazioni da parte degli Associati dello Statuto e deliberare in merito;

disporre lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatore e la sua sostituzione.

L’Assemblea regolarmente convocata nomina al suo interno un Presidente e un Segretario che redige il verbale. 


Art. 12 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. 

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea fra i membri del Consiglio Direttivo e resta in carica per 1 (uno) anno o fino alla revoca motivata del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte dell’Assemblea; il Presidente è rieleggibile per un numero massimo di 3 (tre) volte consecutive. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell’Assemblea per nominare un nuovo Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dal manifestarsi dell’impedimento.

Il Presidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell’Associazione.


Art. 13 Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto dall’Assemblea fra i membri del Consiglio Direttivo e resta in carica per 1 (uno) anni o fino alla revoca motivata del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte dell’Assemblea; il Vicepresidente è rieleggibile per un numero massimo di 3 (tre) volte consecutive e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Vicepresidente, il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea per nominare un nuovo Vicepresidente.

Il Vicepresidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell’Associazione.


Art. 14 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della volontà espressa dall’Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell’Associazione, è intestato dei più ampi poteri per la direzione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente e il Vicepresidente, che restano in carica per 3 (tre) anni o fino a dimissioni o alla revoca motivata del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte dell’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all’anno e comunque ogni qual volta uno dei suoi membri lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere inviata per iscritto, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data fissata, tramite posta elettronica o altri strumenti telematici. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, e in sua assenza dal Vicepresidente, e sono valide quando sono presenti, di persona o da remoto, almeno cinque dei suoi componenti. 

Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. 


Art. 15 Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea e resta in carica 3 (tre) anni. 

Il Tesoriere deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.


Art. 16 Pubblicità e trasparenza

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione.


Art. 17 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

dal fondo di dotazione iniziale;

dalle quote di adesione versate dagli Associati;

dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

da eventuali contributi di terzi ricevuti in conto capitale.


Art. 18 Scioglimento

Nel caso in cui l’Assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, ovvero il liquidatore eventualmente nominato dalla stessa Assemblea, provvederà a realizzare il patrimonio associativo e a ripartirlo in quote uguali fra tutti gli Associati in essere al momento della liquidazione.


Art. 19 Foro competente

Per le eventuali controversie che insorgessero tra l’Associazione e gli Associati o tra gli Associati ed il liquidatore o tra gli Associati fra di loro in relazione all’Associazione ed alla sua gestione, si intende esclusivamente competente il Foro di Bologna.


Art. 20 Disposizioni finali e rinvio

Il domicilio degli Associati ai fini della corrispondenza relativa a quanto disciplinato dal presente Statuto è quello risultante dall’atto costitutivo ovvero dalla scheda di adesione per gli Associati successivi alla costituzione. Per quanto non espressamente previsto dai patti sociali o da diversi accordi, gli Associati convengono che i rapporti connessi al rapporto Associativo vengano disciplinati dalla normativa vigente in materia di società semplice, in quanto compatibile.