REFERENDUM
8 – 9 Giugno 2025
Associazione Palco
21 maggio 2025
Associazione Palco
21 maggio 2025
L’8 e il 9 giugno 2025 i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari abrogativi che incidono su norme di diritto del lavoro e di diritto della cittadinanza.
La scheda referendaria propone, per ciascun quesito, l’abrogazione di specifiche disposizioni legislative attualmente in vigore.
Votando “SÌ” si esprime la volontà di abrogare la norma.
Votando “NO” si sceglie di mantenerla in vigore.
I seggi sono aperti:
- domenica dalle 7:00 alle 23:00
- lunedì dalle 7:00 alle 15:00
L’intento del presente documento è esporre l’oggetto dei quesiti, la normativa vigente e quella che si applicherebbe in caso di abrogazione della norma e le ragioni di chi è a favore del SÌ o del NO.
Il presente documento è volutamente sintetico e schematico. Esso è pensato come primo punto di partenza per la comprensione dei quesiti e non ha pretese di esaustività tecnica. Per ognuno dei quesiti sono forniti anche link ad articoli e fonti di informazioni, utili per approfondire il tema.
L’intento è contribuire allo sviluppo di una partecipazione informata da parte di ognuno. Partecipazione che riteniamo essere parte integrante di quella cultura del lavoro che è obiettivo primario della nostra associazione.
8 e 9 giugno: la cabina è aperta.
Il futuro, anche.
Informati, pensa, vota.
I QUESITI
1. Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione. Volete voi l'abrogazione del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?.
2. Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale. Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro"?.
3. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi. Volete voi che sia abrogato il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;" e alle parole "b-bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole ", in caso di rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?.
4. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione. Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici"?.
5. Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?.
1. Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
Regolamentazione attuale:
· Dal 2015 vige, per i soli lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, il cosiddetto contratto a tutele crescenti nel quale il regime sanzionatorio ordinario contro il licenziamento illegittimo da parte di aziende di medie e grandi dimensioni è la condanna del datore di lavoro al versamento di un'indennità.
· L’indennità dovuta è compresa tra le 6 e le 36 mensilità, crescente a seconda dell’anzianità maturata dal lavoratore al momento del licenziamento.
· La norma ha limitato il diritto al reintegro del lavoratore ai soli casi di licenziamenti nulli o discriminatori.
· Alcune successive sentenze della Corte Costituzionale hanno progressivamente ridimensionato la portata del Jobs Act, dichiarando l’illegittimità costituzionale del predeterminato meccanismo di calcolo dell’indennità risarcitoria, e ampliando il diritto di reintegro nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Quadro normativo in caso di abrogazione:
· Ritorna in vigore l’art. 18 dello Statuto di Lavoratori, come modificato dalla L. 92/20212 - Legge Fornero - che prevede una serie di tutele diverse a seconda della tipologia di licenziamento, con una maggiore applicazione del diritto di reintegra.
· Per i casi residuali in cui non si applica il diritto di reintegra, rimane il diritto a un’indennità variabile, con il limite massimo delle 24 mensilità.
I motivi a favore del SÌ:
· Rafforzare la tutela dei lavoratori contro i licenziamenti illegittimi; aumentare così il potere contrattuale del lavoratore e l’effettività dei diritti di cui gode.
· Rimettere il tema dei licenziamenti al centro del dibattito politico e riaffermare la centralità dei lavoratori e dei temi legati al lavoro.
· Ristabilire uniformità di trattamento tra i lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015.
I motivi a favore del NO:
· L’inidoneità dell’intervento referendario rispetto a una normativa dei licenziamenti estremamente frammentata. La necessità di un intervento legislativo organico in materia.
· Preservare la flessibilità aziendale, senza disincentivare le assunzioni.
· La riduzione del limite massimo di indennizzo a 24 mensilità, rispetto alle 36 del Jobs Act.
Link utili per approfondire
2. Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale
Regolamentazione attuale:
· Nelle imprese con meno di quindici dipendenti e per i soli lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, in caso di licenziamento illegittimo il datore di lavoro può reintegrare il lavoratore o riconoscergli un’indennità compresa tra le 2,5 e le 6 mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.
· L’indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per lavoratori con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per lavoratori con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici lavoratori.
Quadro normativo in caso di abrogazione:
· Viene abrogato il tetto massimo dell’indennità; nelle imprese con meno di 15 dipendenti e per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, l’indennità dovuta dal datore di lavoro quale risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo non può essere minore alle 2,5 mensilità ed è commisurata al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro e al comportamento e alle condizioni delle parti.
I motivi a favore del SÌ:
· Garantire una maggiore equità economica per i lavoratori, aumentando le tutele in caso di licenziamento illegittimo. Il limite di 6 mensilità è inadeguato sia per risarcire il danno effettivamente subito dal lavoratore, sia per dissuadere il datore di lavoro rispetto a comportamenti arbitrari.
· Superare il dato dimensionale dell’azienda quale indicatore dell’effettiva capacità economica del datore di lavoro. Nell’attuale sistema non è infrequente che imprese con pochissimi dipendenti, ma con elevati livelli tecnologici, abbiano un fatturato molto elevato.
· Rimettere la materia all’attenzione del legislatore, considerando anche che la Corte costituzionale ha sottolineato come la norma attuale vada riformata.
I motivi a favore del NO:
· Evitare l’aumento dei costi legati ai licenziamenti per le piccole imprese, con effetti negativi sull’occupazione. Considerando che il 93% delle imprese italiane ha meno di 15 dipendenti.
· L’inefficacia della rimozione del tetto massimo dell’indennità per garantire di per sé che i risarcimenti diventino più equi o più alti e, di converso, la necessità di un tetto massimo per contemperare l’esigenza di garantire un risarcimento adeguato al lavoratore con quella di tutelare le imprese.
· Evitare che per i licenziamenti nelle piccole imprese si abbiano indennità maggiori rispetto al limite massimo per i licenziamenti nelle imprese di medie e grandi dimensioni (24 mensilità o 36 mensilità).
Link utili per approfondire:
3. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi.
Regolamentazione attuale:
· Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, cd. Jobs Act, i contratti a termine della durata massima di 12 mesi possono essere stipulati senza alcuna condizione.
· Qualora il contratto abbia una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, deve essere indicata una delle condizioni tra quelle previste dalla norma: a) i casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del Jobs Act; b) in sostituzione di altri lavoratori; c) entro il 31.12.2025, per esigenze di natura tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti.
· Qualora venga concluso un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi in assenza di una delle condizioni previste dalla norma, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
Quadro normativo in caso di abrogazione:
· Il contratto a termine della durata massima di 24 mesi può essere stipulato solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del Jobs Act oppure b) in sostituzione di altri lavoratori
· In caso di stipulazione di un contratto in assenza di una delle condizioni di legge, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
I motivi a favore del SÌ:
· Garantire una maggiore stabilità occupazionale e quindi anche condizioni di vita più stabili.
· Delegare l’individuazione delle causali dei contratti a termine ai contratti collettivi di cui all’art. 51 del Jobs Act garantisce l’individuazione di motivi concreti, evitando l’utilizzo strumentale di tali contratti.
· Aumentare la produttività sul lungo termine; riducendo l’utilizzo dei contratti a termine aumenta infatti la qualità del lavoro.
I motivi a favore del NO:
· Garantire flessibilità alle imprese nella gestione di esigenze temporanee di produzione e nella selezione iniziale dei lavoratori.
· La contrattazione non copre tutte le imprese. Per quelle non coperte la possibilità di assunzione con contratti a termine rimarrebbe limitata alla sola ipotesi di sostituzione di lavoratori.
Link utili per approfondire:
4. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
Regolamentazione attuale:
· Secondo il comma 4 dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nei casi di appalto o subappalto, gli imprenditori committenti sono responsabili in solido con gli appaltatori e i subappaltatori nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale che coinvolgono lavoratori non coperti da INAIL o IPSEMA, ad eccezione dei danni conseguenza di rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Quadro normativo in caso di abrogazione:
· Gli imprenditori committenti sono responsabili in solido con le imprese appaltatrici e subappaltatrici per tutti i danni subiti dal lavoratore come conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale, e che non siano indennizzati da INAIL o IPSEMA, senza alcuna eccezione.
I motivi a favore del SÌ:
· Aumentare la sicurezza sul lavoro. L’allargamento della responsabilità solidale degli imprenditori committenti si tradurrebbe in maggiori controlli e precauzioni, maggiori investimenti per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e nella selezione di appaltatori che garantiscano maggiormente la sicurezza sul lavoro, evitando altresì la frammentazione eccessiva del ciclo produttivo, che aumenta il livello di rischio sul lavoro.
· Rimettere al centro del dibattito politico il tema della sicurezza sul lavoro, favorendo un dibattito volto a elaborare soluzioni efficaci.
I motivi a favore del NO:
· Evitare il significativo aumento dei costi per le imprese committenti, che si vedrebbero costrette a coprire anche i danni derivanti da rischi specifici degli appaltatori e dei subappaltatori.
· Evitare l’esposizione legale del committente anche in assenza di colpa diretta e per attività estranee alla sua attività e di conseguenza non controllabili.
Link utili per approfondire:
5. Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
Regolamentazione attuale:
· Ai sensi dell’art. 9 della L. 5 febbraio 1992 n. 92, i cittadini di paesi extracomunitari possono richiedere la cittadinanza italiana dopo un periodo di residenza legale continuativa in Italia di 10 anni. Per i cittadini di paesi membri dell’UE questo termine è di 4 anni, per gli apolidi e i rifugiati di 5 anni.
· Gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza sono: una comprovata conoscenza della lingua italiana, un determinato reddito, l’assenza di condanne penali e di pericolosità sociale e l’ottemperanza agli obblighi tributari.
Quadro normativo in caso di abrogazione:
· I cittadini di paesi extracomunitari possono richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza legale continuativa in Italia.
· Restano fermi tutti gli altri requisiti per richiedere la cittadinanza.
I motivi a favore del SÌ:
· Favorire l’inclusione sociale e l’integrazione degli stranieri residenti, consentendo loro di accedere più rapidamente ai diritti e alle opportunità legate alla cittadinanza. Questo potrebbe essere particolarmente significativo per famiglie stabilmente radicate in Italia. L'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei genitori comporta infatti l’immediata acquisizione della stessa anche da parte dei figli minorenni.
· Allinearsi con la disciplina di gran parte dei paesi europei (Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Portogallo, Irlanda, Lettonia, Cipro e Malta) nei quali è previsto il termine di 5 anni. Tale termine era anche previsto dalla legge italiana dal 1912 fino al 1992.
· Considerare i tempi burocratici del procedimento per ottenere la cittadinanza, con una durata media di 3 anni, che si vanno quindi ad aggiungere ai 10 previsti dalla attuale normativa. In caso di abrogazione un cittadino straniero potrà ottenere la cittadinanza dopo in media 8 anni di residenza continuativa in Italia.
I motivi a favore del NO:
· I rischi legati alla concessione della cittadinanza a soggetti che non avrebbero ancora dimostrato un sufficiente livello di integrazione, con potenziali implicazioni sociali e culturali.
· Il rischio di aumento del carico amministrativo per le prefetture, con conseguenti criticità nei controlli della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Link utili per approfondire: